Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio è stata pubblicata la Legge 11 febbraio 2022, n. 1, che modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.
La legge entrerà in vigore il 09 marzo 2022.
All’art. 9 viene introdotto un ulteriore comma . Di seguito il testo della nuova disposizione :
- La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica
- Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
- Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali
L’art. 41 relativo alla parte dedicata ai “diritti e doveri dei cittadini”, nel titolo III, viene modificato con l’introduzione di alcune specificazioni come di seguito riportato:
- L’iniziativa economica privata è libera.
- Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
- La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
La Carta costituzionale non conteneva un riferimento espresso alla nozione di “ambiente” (solo all’ art. 117 viene indicato l’ambiente tra le materie di competenza esclusiva dello Stato).
Ora esso viene definito con una “dignità autonoma“: il mondo e gli esseri viventi intorno a noi devono essere tutelati in quanto tali, e non solo come strumenti o risorse dell’umanità.
Si può dire che è cambiata la visione .
Negli anni Settanta e Ottanta la Corte Costituzionale nelle sue sentenze poneva l’ ambiente come un elemento da proteggere perché strumento dell’uomo, non come bene in sé. Solo con la decisione numero 67 del 1992, poi con la riforma del Titolo V e quindi con due sentenze del 2016 e del 2018, la Corte inizia a cambiare il suo orientamento e a considerare l’ambiente non più come “materia” ma quale “valore costituzionalmente protetto“.
Sono numerosi gli ordinamenti che hanno scelto di assicurare una tutela esplicita in Costituzione alla materia ambientale. Solo per citare quelli a noi più vicini geograficamente: Finlandia, Belgio, Grecia, Portogallo, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Francia.
In Germania, per esempio, quando si menzionano norme sulla tutela di ambiente e animali si cita espressamente la responsabilità verso le future generazioni. Un principio inserito anche dai nuovi articoli della Costituzione italiana.
Per la prima volta, inoltre, viene introdotto nella Costituzione il riferimento agli animali.
L’inserimento della tutela degli animali segue di fatto l’orientamento della normativa europea; l’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE precisa infatti che: «[…] l’Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati Membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali».
Agli animali viene riconosciuta la propria dignità e non vengono più considerati alla stregua di cose.