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Residui di produzione: rifiuti o sottoprodotti?

26 giugno 2017
In Gazzetta il Decreto del Ministero dell’Ambiente n.264 del 13 ottobre 2016 che detta un Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Si intende così assicurare maggiore uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione della definizione di rifiuto ( all’art. 184-bis del Codice Ambiente).

Nell’allegato 1 del DM n.264/2016 è riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l’impiego dei residui medesimi, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali, alle condizioni previste dall’articolo 6.

Campo di applicazione
All’art.3 si specifica che il decreto si applica ai residui di produzione, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera b) e non si applica:

a) ai prodotti, come definititi all’articolo 2, comma 1, lettera a);
b) alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) ai residui derivanti da attività di consumo.
Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.
Requisiti
Si spiega all’art.4 che, ai sensi dell’articolo 184-bis del Codice, i residui (ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto – vedi art.comma 1 b) sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. Pertanto, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze sopra esposte.

La Certezza dell’utilizzo
Nell’art.4 comma 2 del DM n.264/2016 si spiega come riscontrare la certezza nell’utilizzo della sostanza o dell’oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi, da dimostrare dal momento della produzione del residuo fino al momento dell’impiego.

Quanto ai residui in un ciclo di produzione diverso da quello da cui si è originato (art.5), per la certezza di utilizzo si presuppone che l’attività o l’impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso. Ne costituisce elemento di prova l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.

Da segnalare poi, all’art.10 del decreto, che le Camere di commercio territorialmente competenti, per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti hanno istituito un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti in cui può iscriversi senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. Tale elenco è pubblico e consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato

Fonte: InSic