Il MITE con prot. n. 0128108 del 17.10.2022 ha chiarito che le linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) approvate dal MiTe con Decreto 47 del 09/08/2021 e richiamate dall’art. 184, comma 5 del D.L.vo 152/2006 come riferimento per il produttore di rifiuti per la corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo, sono da ritenersi vincolanti , avendo assunto una forza formale assimilabile a quella della legge.
Esse contengono una versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti (rif Tabella 3.1) che tiene conto anche delle modifiche all’allegato D del DLgs 152/06 introdotte dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 (conversione del DL 77 del 31/05/2021).
In particolare sono indicati:
- codici pericolosi assoluti sigla P – colore rosso
- codici non pericolosi assoluti sigla NP – colore verde
“voci specchio” (S), a loro volta ripartite, in funzione del contenuto di sostanze pericolose, in: - voci specchio pericolose sigla SP – colore giallo
- voci specchio non pericolose sigla SNP – colore giallo.
L’interpretazione si discosta solo in casi limitati da quella riportata nella Comunicazione della Commissione europea (2018/C 124/01) contenente gli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”.
Per il produttore vi è l’obbligo di redigere due documenti distinti con funzioni complementari al fine di individuare la natura del rifiuto e la sua eventuale classe di pericolosità; tale documentazione è ritenuta di primaria importanza per garantire un’adeguata tracciabilità dell’iter decisionale seguito dal produttore nell’ambito della procedura.
Deve essere messa in atto a cura del produttore una procedura nella quale sia, quindi, chiaro il motivo per cui sono state fatte determinate scelte e, nel caso di potenziale pericolosità , sia esplicitata la ragione che ha portato a ricercare talune sostanze.
Si ritiene importante, spiega il MITE , che la classificazione del rifiuto sia accompagnata da una documentazione esaustiva, di immediata consultazione, al fine di rendere evidente il processo decisionale adottato dal produttore:
- RELAZIONE TECNICA: documento che il produttore deve redigere per formalizzare la procedura di classificazione attuata fino ad assegnazione del codice dell’elenco europeo EER (CER) e, in caso di pericolosità, di identificazione delle caratteristiche di pericolo.
A tal proposito dovrebbe comprendere:
- individuazione del ciclo produttivo e sua caratterizzazione
- definizione dei flussi di rifiuti generati dal ciclo produttivo
- individuazione delle possibili fonti di pericolosità e delle tipologie di sostanze pericolose
- classificazione delle sostanze pericolose
- verifica della sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo
- altre informazioni utili ai fini della classificazione del rifiuto
- attribuzione del codice dell’elenco europeo.
La Relazione Tecnica è corredata da:
- schede di sicurezza,
- risultati delle caratterizzazioni attuate nell’ambito delle attività di monitoraggio del processo da cui si genera il rifiuto,
- report fotografici,
- informazioni sulle modalità adottate per il campionamento e la conservazione del campione,
- indicazione dei metodi analitici utilizzati,
- risultati delle determinazioni analitiche e/o dei test effettuati, ovvero certificati analitici,
- giudizio di classificazione.
- GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE (rif Riquadro 2.2 delle linee guida) . E’ un documento a sé stante , redatto e firmato da un “professionista abilitato” (si intende un tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta identificazione e ricerca delle sostanze pertinenti). Al giudizio dovrebbero accompagnarsi il piano di campionamento, il verbale di campionamento, i report/rapporti di prova dei test eseguiti, la documentazione delle analisi chimiche.
Per i rifiuti non pericolosi assoluti o qualora le informazioni acquisite sul rifiuto non comportino la necessità di ricorrere ad analisi chimiche o a test , il giudizio di classificazione è chiaramente superfluo.
Per i RAEE la classificazione dipende dalla presenza o meno di componenti pericolose che può essere valutata sulla base delle informazioni fornite dai produttori delle apparecchiature stesse.
Titolo: “Giudizio di Classificazione del rifiuto Codice EER XX.YY.ZZ”
- Data di rilascio del documento
- Data di campionamento
- Identificazione del committente
- Nome del laboratorio, indirizzo dove le prove sono state eseguite (se differente dall’indirizzo del laboratorio)
- Descrizione del processo produttivo che ha originato il rifiuto
- Descrizione merceologica tipica
- Riferimento al verbale di campionamento (dove sono specificate le modalità di esecuzione)
- Identificazione univoca del campione
- Descrizione dell’aspetto del campione sottoposto ad analisi (colore, odore, merceologica)
- Caratteristiche chimico – fisiche (ad es: granulometria, densità, pH, residuo fisso a 105-550/ 600°C)
- Identificazione delle sostanze pertinenti (nome chimico- IUPAC- CAS NR -EC Nr INDEX Nr)
- Trasformazione, se necessario, del singolo metallo nel composto specifico tramite fattore stechiometrico (non si applica, ad esempio, alla classificazione armonizzata per categoria)
- Trasformazione del risultato in mg/kg in % p/p
- Classificazione CLP per la singola sostanza pertinente identificata (con le relative fonti: ECHA C&L)
- Esplicitare le valutazioni condotte per le singole caratteristiche di pericolo HP e le motivazioni che hanno portato ad attribuirle o a non attribuirle (se si sono resi necessari calcoli o ulteriori valutazioni o ulteriori test, specificare o fare riferimento ai test report specifici)
- Verifica delle sostanze pertinenti per la valutazione della pericolosità in relazione ai POP (se non ve ne sono specificarlo)
- Conclusione finale (con spiegazione sulla base delle informazioni sopra riportate) con il razionale, il codice EER attribuito e le eventuali caratteristiche di pericolo attribuite
- Firma del soggetto che ha effettuato il giudizio di classificazione
A supporto della procedura di classificazione le linee guida contengono anche degli schemi (rif. paragrafo 2.2) contenenti:
- una sintesi della procedura di classificazione dei rifiuti identificati da voci specchio,
- una possibile procedura di consultazione delle fonti dei dati ai fini della classificazione dei rifiuti,
- i valori limite per l’attribuzione delle varie caratteristiche di pericolo,
- un esempio indicativo e non esaustivo di schema procedurale complessivo e un esempio indicativo e non esaustivo di informazioni minime da includere in un giudizio di classificazione (Riquadro 2.2).